Our FAQ
Il DATORE DI LAVORO deve provvedere alle nomine di figure specializzate, che avvengono tramite apposita modulistica, assegnando il ruolo ad un soggetto definito.
Tali moduli devono essere compilati e conservati in azienda insieme al DVR. Le nomine devono essere inviate al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Di seguito tutte le nomine:
– Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), designato esclusivamente dal datore di lavoro;
Ricordiamo che a un datore di lavoro corrisponde un solo RSPP, escludendo la possibilità di nominarne più d’uno e che la figura di RSPP può essere ricoperta da:
– datore di lavoro;
– figura interna o esterna all’azienda (tranne in casi specificati nel D. Lgs. 81/08 in cui si obbliga il datore di lavoro ad avere un RSPP interno);
– Medico Competente (MC) per eseguire la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per legge qualora nel DVR siano stati rilevati rischi come: Movimentazione Manuale dei Carichi, agenti fisici come rumori, vibrazioni e radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici, agenti chimici pericolosi;
– Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL), una figura indispensabile per il favorire il dialogo tra l’azienda e i dipendenti;
– Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze come primo soccorso, incendio, evacuazione, ecc.
Tuttavia, quest’obbligo può essere delegato al dirigente o al preposto.
Comunicazione nominativo Rls
Destinatari
Datori di lavoro o dirigenti, e loro delegati, di aziende e enti pubblici assicurati all’Inail e di amministrazioni statali in gestione conto Stato.
Caratteristiche
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (articolo 18, lettera aa) del decreto legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del d.lgs. 106/2009).
Il servizio è fruibile online per consente ai datori di lavoro di poter visualizzare la situazione delle comunicazioni effettuate.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca deve procedere all’inoltro della comunicazione del nominativo Rls in cooperazione applicativa tramite l’area funzionale SIDI dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica.
Finalità
Consentire al datore di lavoro di comunicare all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in caso di nuova elezione o designazione (obbligo di comunicazione per via telematica).
Modalità di comunicazione
Attraverso la Sezione servizionline del portale Inail > Dichiarazione Rls.
Solo ambasciate e consolati italiani che operano all’estero devono inoltrare via pec il modello “Mod. RLS-PA estero”.
- Dichiarazione di unità produttiva
L’unità produttiva è il riferimento al quale ricondurre gli adempimenti di comunicazione a fini statistico/informativi previsti a carico del datore di lavoro e destinati a confluire nel Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro – Sinp.
- Prevenzione
Moduli e modelli specifici di sezione.
- Guide e manuali operativi
Guide manuali all’utilizzo di specifici servizi online.
- Circolare Inail n. 29 dell’11 luglio 2018Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione a cura delle Amministrazioni statali assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato.
INAIL
Anche per i lavoratori retribuiti con i voucher valgono gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il lavoro occasionale accessorio, ossia quello retribuito con i voucher, o buoni lavoro, prevede comunque obblighi in materia di salute e sicurezza, i medesimi previsti nel caso in cui si assumano dipendenti, se il committente è un’impresa o un professionista: è quanto stabilito dal Testo unico sulla sicurezza.
E’ sufficiente pertanto avere un solo lavoratore pagato con i voucher, perché scattino gli obblighi sulla salute e la sicurezza previsti nel caso in cui si assuma un dipendente. Secondo la legge, difatti, le disposizioni devono essere applicate nei confronti di tutti coloro che svolgono un’attività all’interno dell’azienda (o dello studio professionale), qualunque sia la loro qualifica o il contratto utilizzato. Non importa, dunque, se si tratta di lavoratori dipendenti a tempo determinato o part time, di lavoratori in somministrazione, di apprendisti, stagisti o lavoratori retribuiti con i buoni: ciò che conta è lo svolgimento di un’attività in azienda.
Sono però previste esclusioni da questi adempimenti, per coloro che effettuano, tramite voucher, piccoli lavori domestici a carattere straordinario, comprese le ripetizioni e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili (babysitter e badanti).
Gli obblighi, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono numerosi, dipendono dal tipo di attività svolta, dalla sede di lavoro, dall’organizzazione e la grandezza dell’azienda.
Nel caso in cui il lavoratore voucherista non svolga la propria prestazione per un imprenditore o professionista (ad esempio per privati cittadini), egli viene equiparato ad un lavoratore autonomo. Troveranno applicazione le tutele previste dall’art. 21 D.Lgs. 81/08 ed il lavoratore accessorio dovrà, a suo esclusivo carico:
Obbligatorio corso di formazione inerente l attivtà da svolgere oltre ad i classici adempimenti previsti dalla normativa
fonte
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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’art. 28 stabilisce che la data di redazione e dei successivi aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi venga attestata tramite l’apposizione della data certa, indipendentemente dalla metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi (procedura standardizzata o metodo tradizionale).
Dal 1 aprile 2016, Poste Italiane non effettua più il servizio data certa, consistente nel fare apporre presso un ufficio postale il timbro sul DVR avente corpo unico.
Attualmente, la data certa può essere apposta secondo le modalità seguenti:
- Apposizione di autentica dal Notaio o Pubblico Ufficiale
- Registrazione presso l’ufficio Registro dell’Agenzia delle Entrate
- Invio del DVR in pdf tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)
- Marca Temporale su un documento informatico firmato digitalmente
- Spedizione del DVR a mezzo di Raccomandata Senza Busta cartacea con Avviso di Ricevimento allo stesso mittente
I datori di lavoro che decidono di autoinviarsi il DVR, utilizzando l’indirizzo pec aziendale, devono conservare la ricevuta di avvenuta consegna.
Inoltre, il documento in formato pdf dovrà riportare in testata le seguenti informazioni:
Il presente documento è costituito da n. ….. pagine numerate escluso la presente testata ed oltre gli allegati
Data di stesura: …./…./……., oppure Revisione n. ….. del …./…./…….
Si appone la data certa per mezzo di invio pec del …./…./…….
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Per iniziare:
Iscrizione camerale
Elenco attrezzature
organigramma aziendale
poi verrete contattato da un NS collaboratore
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Icosti non sono sempre fissi ma possono variare in base alle specifiche necessità e caratteristiche dell’azienda. Il prezzo può quindi dipendere da:
- Dimensioni aziendali
- Numero delle attrezzature e dei lavoratori
- Tempo necessario per la raccolta ed elaborazione di tutte le informazioni
Si tratta quindi di un costo che difficilmente viene stabilito fin dall’inizio in modalità standard e poi rimane invariato, ma dipende da alcuni fattori che si presentano durante tutto il processo di verifica.
Per avere un’idea di massima è possibile però indicare queste tariffe:
- A partire dai 300 euro per piccole attività a basso rischio e pochi lavoratori (uffici, bar, negozi, ecc).
- Fino ai 600-800 euro per attività a rischio medio e un numero discreto di lavoratori e fasi di lavoro (officine meccaniche, falegnamerie, carrozzerie).
- Oltre i 1000 euro per attività più grandi o complesse
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Quali si considerano i contenuti DVR? Tra i contenuti minimi DVR devono essere sicuramente presenti:
Dati completi dell’azienda, ovvero l’anagrafica (sede legale e sedi operative).
Descrizione completa dell’attività svolta e le relative fasi.
Elenco delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti e delle sostanze eventualmente impiegate nei lavori.
Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, con i potenziali pericoli e rischi per la sicurezza e salute di ogni fase produttiva e lavorativa (per esempio: rumore, vibrazioni, ROA, MMC, CEM, etc.).
Definizione delle mansioni e dei relativi rischi che pertanto necessitano di particolari competenze e formazione professionale.
Valutazione particolareggiata per i rischi per le donne in gravidanza e per lo stress da lavoro.
Misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori volte a eliminare o ridurre questi rischi e indicazioni su come attuarle (chi deve attuarle, in che tempi e quali DPI devono essere utilizzati).
Organigramma del servizio di prevenzione e protezione con indicazione e dati anagrafici dei professionisti coinvolti nella stesura del DVR (es. RSPP, RLS, Medico Competente).
Prospetto o piano contenente le azioni migliorative da attuare secondo un ordine di priorità temporale per incrementare la sicurezza.
Data di redazione DVR (data certa).
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Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente?
In base agli obblighi normativi che il datore di lavoro e il dirigente deve rispettare sono previste le seguenti sanzioni:
OBBLIGO NORMATIVO | RIFERIMENTO NORMATIVO | SANZIONE |
Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento. | Art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o mancata frequenza del corso in caso di autonomina. | Art. 17 co. 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da da 2.500 a 6.400 euro |
Aggiornamento del DVR in caso di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro. | Art. 18, comma 1 z) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Nomina addetti antincendio e primo soccorso. | Art 18 comma 1 b) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro |
Nomina del medico competente. | Art.18, comma 1 a) Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Obbligo di idoneità dei lavoratori prima della mansione. | Art. 18 co. 1 lett. c del D.Lgs. 81/08 | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
Convocazione della riunione periodica di sicurezza per aziende con più di 15 dipendenti. | Art. 18 co. 1 lett. v del D.Lgs. 81/08 | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
Informazione ai lavoratori sui rischi aziendali e specifici, incaricati prevenzione incendi e primo soccorso. | Art. 36 co. 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Formazione ai dirigenti, preposti e lavoratori sui rischi aziendali e specifici, agli incaricati prevenzione incendi e primo soccorso e al RLS. | Art. 37 co. 1, 7, 9 e 10 del D.Lgs. 81/08 | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro |
Fornire dispositivi di protezione individuale. | Art. 77 comma 3 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro |
Attrezzature non a norma. | Art. 70 comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro |
Segnaletica sicurezza luoghi di lavoro. | Art. 165 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 |
Luoghi di lavoro (porte d’emergenza ostruite). | Art 68 comma 2 Dlgs 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096 a 5.260 euro |
In base agli obblighi normativi che il datore di lavoro e il dirigente deve rispettare sono previste le seguenti sanzioni:
Sono previste pesanti sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di stesura DVR e di compilazione DVR, o non lo fa secondo le normative vigenti. Le sanzioni riguardano il datore di lavoro che, ricordiamo, è la figura a cui spetta questa responsabilità:
- Pena amministrativa tra i 3.000 e i 15.000 euro e pena detentiva fino a 8 mesi.
- Sospensione dell’attività qualora non venga compilato il DVR e nominato l’RSPP.
- Modifica di contratti subordinati da tempo determinato, intermittente o a tempo indeterminato.
DI SEGUITO ESTRATTO DECRETO FISCO E LAVORO
- il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione […] è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Orbene, il concetto della tutela della salute e della sicurezza del lavoro si trasforma in più concreta realtà con l’individuazione delle fattispecie che costituiscono le “gravi violazioni” da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL):
- la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);
- la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;
- la mancata formazione ed addestramento del personale;
- la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;
- la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);
- la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- la mancanza di protezioni verso il vuoto;
- la mancata applicazione delle armature di sostegno;
- l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
- l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Alcune delle violazioni interessano il piano concreto, altre quello documentale; tra queste spicca il caso della mancata predisposizione del DVR, il primo e principale degli adempimenti documentali in tema di sicurezza sul lavoro, che deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente.
Il provvedimento di sospensione dell’attività dovrà essere emanato quando verrà constatata la sua mancata redazione.
Nel caso in cui il documento sia redatto ma non si trovi nella sede dell’accesso (fermo restando la contestazione della violazione, dato che, in base alle disposizioni di legge, deve essere custodito nell’unità produttiva a cui si riferisce), il contribuente ha tempo fino alle ore dodici del giorno successivo per esibirlo agli ispettori; in tale caso il DVR, ai fini probatori, dovrà presentare una data certa antecedente al giorno dell’ispezione.
Riconoscendo l’importanza della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si può osservare che tale impianto sanzionatorio generalizzato, ha il limite di non tenere in sufficiente considerazione le differenti caratteristiche e i diversi profili di rischio delle molteplici realtà aziendali basati sulla pericolosità dell’attività esercitata dall’impresa……………………..
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Le fonti di rischio evidenziate nella dichiarazione valutazione rischi vengono solitamente ricondotte a cinque categorie.
Rischi generici
I rischi generici da considerare per la scrittura del documento di valutazione rischi sono quelli più comuni e facilmente identificabili, e sono riconducibili a rischi rappresentati da strutture non specialistiche presenti all’interno del luogo di lavoro (come i rischi eventualmente rappresentati dalla rete elettrica) oppure rischi rappresentati da macchinari e strumentazioni in uso.
Rischi ergonomici
Sono i rischi che derivano dalla necessità di adottare posizioni di lavoro non consone o adatte alla sicurezza e salute del lavoratore.
Rischi specifici
Riguardano in modo specifico l’attività che viene svolta all’interno dell’azienda, e che quindi variano a seconda del settore di riferimento. Si tratta di rischi che possono essere ricondotti sia ad azioni compiute che a strumentazioni usate. Si tratta, per esempio, dell’utilizzo di strumentazioni taglienti o che potrebbero comportare lesioni, del contatto con agenti chimici o radioattivi.
Rischi di processo
Si tratta di rischi legati a incidenti altamente probabili durante lo svolgimento delle attività lavorative, solitamente di natura produttiva. Sono solitamente identificati con il rischio di esplosione o incendio, oppure con l’emissione di sostanze tossiche, radiazioni e calore oltre la soglia di sicurezza.
Rischi organizzativi
Sono rappresentati da una errata gestione delle attività da parte del personale o di chi dovrebbe organizzare il lavoro dei dipendenti. Anche per questo è importante procedere con il corretto svolgimento dei corsi di sicurezza sul lavoro: si avrà così la certezza che tutti i lavoratori e i responsabili siano al corrente delle misure di protezione da adottare e siano sufficientemente addestrati a mantenere gli standard di sicurezza previsti. Oltre alle cinque categorie elencate, sono presenti altri fattori di rischio che possono essere raggruppati sotto la dicitura di “rischi emergenti” nei documenti di valutazione dei rischi. Ne fanno parte:
- Rischio stress lavoro correlato (si faccia riferimento all’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004).
- Rischio da invecchiamento.
- Rischio connesso alla differenza di genere, per cui è importante che il datore di lavoro garantisca l’assenza di qualsiasi fenomeno di discriminazione.
- Rischi connessi alla provenienza da altri Paesi. Anche in questo caso è da evitare l’insorgere di qualsiasi fenomeno di discriminazione.
- Rischi specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza (D. Lgs. 151/2001).
- Rischi relativi alla specifica tipologia contrattuale
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