OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL RAPPRESENTATNTE DEI LAVORATORI ANCHE CON UN SOLO DIPENDENTE ?

Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009.
In risposta poi al secondo quesito formulato si precisa che la comunicazione all’Inail deve essere fatta da qualsiasi datore di lavoro indipendentemente dal numero degli addetti e dal rapporto di lavoro.
In assenza di tale dichiarazione da parte del lavoratore di voler assumere la funzione di RLS aziendale il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a) e ad attivare la procedura affinché le funzioni di RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal comma 8 dell’art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.
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