Obbligatorio anche per un solo dipendente o collaboratore, indipendentemente dal tipo di contratto.

Non vi è più la possibilità di redigere un’autocertificazione prevista sino al 2013 per attività con meno di 10 dipendenti. Obbligatorio entro 90 giorni dall’inizio dell’attività e immediatamente nel caso in cui un lavoratore entri in una impresa già avviata.

Il DVR valutazione dei rischi è obbligatorio per ogni azienda con lavoratori, o soci lavoratori, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e 28.

Il documento di valutazione dei rischi è stato introdotto per la prima volta nella legislazione italiana dal d.lgs. 626/1994.

Esso deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle.

Obbligatorietà

La redazione del documento di valutazione dei rischi, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 81/08, è un obbligo per tutte le imprese ed enti, tra cui anche attività pubbliche e private, enti della Pubblica amministrazione, Forze armate, Polizia e servizi di Protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per attività istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto marittimi ed aerei.

La sua elaborazione è un compito non delegabile assegnato al datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). Qualora l’imprenditore si avvalga della facoltà ex art. 34 del d. lgs. 81/08 per svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovrà inviare all’organo di vigilanza competente per territorio una dichiarazione che attesti di aver effettuato la valutazione dei rischi, di aver redatto il conseguente documento previsto dall’art. 28, comma 2, ovvero la procedura standardizzata di cui all’art. 29, comma 5.

Riassumendo : “Il DVR valutazione dei rischi è obbligatorio per ogni azienda con lavoratori, o soci lavoratori, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008. Si considera il DVR obbligatorio anche per un solo dipendente o collaboratore, indipendentemente dal tipo di contratto. Non vi è più la possibilità di redigere un’autocertificazione, che invece era prevista fino al 2013 per attività con meno di 10 dipendenti. Il DVR è obbligatorio entro 90 giorni dall’inizio dell’attività e immediatamente nel caso in cui un lavoratore entri in una impresa già avviata”